Art. 27
Obbligo della Commissione
In vigore dal 2 lug 2025
Obbligo della Commissione
1. La Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni seguenti relative a tutte le autorità competenti:
a)
contenuto della dichiarazione di cui all’, compresa la data a decorrere dalla quale un determinato sistema deve essere usato per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157;
b)
obbligo per gli utenti di usare il sistema centrale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data di cui all’, paragrafo 9;
c)
il numero di identificazione principale da utilizzare per la registrazione nel sistema centrale di cui all’, paragrafo 1;
d)
l’obbligo per l’utente di usare il sistema locale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data successiva alla conformità all’, paragrafo 8 o 11;
e)
i punti di contatto notificati a norma dell’, paragrafo 3.
2. La Commissione fornisce sostegno ai seguenti soggetti nelle modalità riportate di seguito:
a)
alle autorità competenti, offrendo formazioni sull’uso del sistema centrale;
b)
agli operatori, fornendo assistenza tecnica su questioni relative al funzionamento del sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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