Art. 27 · Obbligo della Commissione

Art. 27

Obbligo della Commissione

In vigore dal 2 lug 2025
Obbligo della Commissione 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni seguenti relative a tutte le autorità competenti: a) contenuto della dichiarazione di cui all’, compresa la data a decorrere dalla quale un determinato sistema deve essere usato per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157; b) obbligo per gli utenti di usare il sistema centrale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data di cui all’, paragrafo 9; c) il numero di identificazione principale da utilizzare per la registrazione nel sistema centrale di cui all’, paragrafo 1; d) l’obbligo per l’utente di usare il sistema locale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data successiva alla conformità all’, paragrafo 8 o 11; e) i punti di contatto notificati a norma dell’, paragrafo 3. 2.   La Commissione fornisce sostegno ai seguenti soggetti nelle modalità riportate di seguito: a) alle autorità competenti, offrendo formazioni sull’uso del sistema centrale; b) agli operatori, fornendo assistenza tecnica su questioni relative al funzionamento del sistema centrale.
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