Art. 25

Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

In vigore dal 2 lug 2025
Disposizioni generali relative alla protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali nei sistemi e nei software è possibile per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana in relazione alle spedizioni di rifiuti. I sistemi e i software consentono lo scambio di informazioni, documenti o dati tra le autorità competenti, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori e di conseguenza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività seguenti: a) adozione, da parte delle autorità competenti, di decisioni relative alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 conformemente a tale regolamento; b) adozione, da parte delle autorità competenti e delle autorità coinvolte nelle ispezioni, di adeguate misure di esecuzione relative alle spedizioni di rifiuti, conformemente agli articoli da 60 a 66 del regolamento (UE) 2024/1157 e, se del caso, agli articoli da 67 a 71 del medesimo regolamento. 2.   Il trattamento dei dati personali nei sistemi o nei software è possibile solo per le seguenti categorie di soggetti interessati: a) persone fisiche che usano i sistemi; b) persone fisiche i cui dati personali sono contenuti in documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, in particolare il documento di notifica, il documento di movimento o il documento di cui all’allegato VII; c) persone fisiche i cui dati personali sono contenuti in altri documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, in particolare i documenti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1157; d) personale autorizzato delle autorità competenti o delle autorità coinvolte nelle ispezioni, i cui dati personali sono contenuti nei documenti di cui alle lettere b) e c); e) personale della Commissione e fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate al sistema centrale. 3.   Il trattamento dei dati personali nei sistemi o dei software è possibile solo per le seguenti categorie di dati personali: a) nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, firma, incarico svolto quando rappresentano l’operatore e numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), come richiesto dal diritto dell’Unione; b) nome, firma e incarico svolto dal personale di cui al paragrafo 2, lettere a), d), ed e), quando rappresenta l’autorità interessata. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati personali scambiati attraverso il sistema centrale conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e al presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, trattano tali dati per le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I titolari del trattamento garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati trattati per le finalità di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 5.   Nonostante il paragrafo 4, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati attraverso il sistema centrale conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e al presente regolamento. La Commissione può trattare tali dati per le seguenti finalità: a) pubblicare informazioni sulle spedizioni di rifiuti conformemente all’ del regolamento (UE) 2024/1157; b) preparare statistiche relative alle spedizioni di rifiuti e relazioni in materia, comprese le relazioni di cui all’articolo 62, paragrafo 5, all’articolo 67, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 84 del regolamento (UE) 2024/1157; c) esercitare i poteri di ispezione conferiti alla Commissione a norma degli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157.
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