Art. 23

Riservatezza dei dati

In vigore dal 2 lug 2025
Riservatezza dei dati I sistemi e i software sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire la riservatezza dei dati scambiati, compresa la protezione da accessi non autorizzati o illeciti e da perdite, distruzione o danni accidentali, grazie al ricorso a misure tecniche adeguate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1290:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riservatezza dei dati (Art. 23 Regolamento (UE) 2025/1290) — Testo vigente | Portale Normativo