Art. 23 · Riservatezza dei dati

Art. 23

Riservatezza dei dati

In vigore dal 2 lug 2025
Riservatezza dei dati I sistemi e i software sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire la riservatezza dei dati scambiati, compresa la protezione da accessi non autorizzati o illeciti e da perdite, distruzione o danni accidentali, grazie al ricorso a misure tecniche adeguate.
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