Art. 9
Identificazione degli operatori e delle autorità competenti nei sistemi
In vigore dal 2 lug 2025
Identificazione degli operatori e delle autorità competenti nei sistemi
1. I sistemi e i software identificano gli operatori in base al loro numero di identificazione principale.
2. Se è registrato a fini doganali a norma dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013, l’operatore fornisce il proprio numero EORI come numero di identificazione principale in conformità del presente regolamento.
3. Entro il 3 febbraio 2026, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli operatori quale numero di identificazione costituisce il numero di identificazione principale degli operatori con sede nel loro Stato membro e non identificati a norma del paragrafo 2. Gli Stati membri specificano inoltre quali numeri di registrazione devono essere forniti per la registrazione nei sistemi o nei software.
4. Il numero di identificazione principale degli operatori con sede in paesi terzi che non sono tenuti a registrarsi a fini doganali a norma dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013 è un altro numero di identificazione, stabilito dalla legislazione del paese in cui ha sede l’operatore.
5. I sistemi e i software devono consentire di identificare gli operatori anche sulla base di altri numeri di identificazione.
6. Un operatore può indicare nei sistemi o nei software se ha uno o più siti. Se ha uno o più siti, l’operatore indica se e quale di questi è interessato da una determinata operazione ogni volta che agisce nei sistemi o nei software.
7. I sistemi e i software identificano le autorità competenti in base ai codici di cui alla casella 15, lettera b) del modulo che figura all’allegato I A del regolamento (UE) 2024/1157.
8. Il sistema centrale assegna un codice specifico all’autorità competente quando la Commissione autorizza il primo utente ad agire per conto di tale autorità. Il codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a)
essere unico;
b)
essere preceduto da un codice a due lettere che identifica il paese di spedizione conformemente all’elenco delle abbreviazioni della norma ISO 3166-1 alpha-2;
c)
comprendere due caratteri numerici dopo il codice di cui alla lettera b).
Nei casi illustrati all’, paragrafo 6, il codice specifico è assegnato quando l’autorità competente del paese terzo interessato è registrata nel sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1290:oj#art-9