Art. 19

Prescrizioni in materia di conservazione

In vigore dal 2 lug 2025
Prescrizioni in materia di conservazione 1.   I sistemi e i software conservano tutte le informazioni e i documenti scambiati tramite il sistema centrale in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1157. 2.   Se le informazioni o i documenti sono stati aggiornati dopo la trasmissione nel sistema centrale da parte di uno degli utenti, il paragrafo 1 si applica alla conservazione delle informazioni e dei documenti seguenti: a) le versioni aggiornate delle informazioni, dei documenti e degli allegati e tutte le modifiche introdotte dopo la prima trasmissione; b) tutti gli allegati caricati dopo la prima trasmissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1290:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni in materia di conservazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2025/1290) — Testo vigente | Portale Normativo