Art. 17
Funzionalità dei sistemi
In vigore dal 2 lug 2025
Funzionalità dei sistemi
1. I sistemi e, se del caso, i software devono avere tutte le funzionalità di cui al presente articolo.
2. Se nel documento di notifica o nel documento di cui all’allegato VII l’operatore indica lo stesso soggetto come «importatore-destinatario» e come «impianto» verso il quale sono spediti i rifiuti, i sistemi non consentono di eseguire le seguenti operazioni di cui all’allegato II, parti B e C:
a)
«trasmettere la conferma del ricevimento da parte del destinatario»;
b)
«aggiornare la conferma del ricevimento da parte del destinatario»
c)
«trasmettere la conferma del ricevimento da parte del destinatario – documento di cui all’allegato VII»;
d)
«aggiornare la conferma del ricevimento da parte del destinatario – documento di cui all’allegato VII».
3. I sistemi consentono agli utenti che effettuano le operazioni «trasmettere una nuova notifica», «aggiornare la notifica», «trasmettere un documento di movimento», «aggiornare un documento di movimento», «trasmettere un documento di cui all’allegato VII» e «aggiornare un documento di cui all’allegato VII» elencate nell’allegato II del presente regolamento, se del caso, di inserire più voci per quanto riguarda:
a)
i vettori indicati nella casella 8 degli allegati I A e I B del regolamento (UE) 2024/1157 e nella casella 5 dell’allegato VII del medesimo regolamento;
b)
gli impianti che ricevono i rifiuti dopo un’operazione intermedia di trattamento dei rifiuti;
c)
i produttori di rifiuti;
d)
gli elenchi e i codici di identificazione dei rifiuti;
e)
i codici doganali (SA) e i codici delle merci;
f)
i codici del tipo di imballaggio;
g)
i codici delle caratteristiche fisiche;
h)
i codici delle operazioni di recupero o di smaltimento;
i)
i paesi di transito, le autorità competenti di transito e gli uffici doganali di transito.
4. I sistemi consentono agli utenti che eseguono le operazioni «creare un operatore» e «aggiornare un operatore» di cui all’allegato II, parte E, del presente regolamento di inserire più voci per quanto riguarda:
a)
i numeri di registrazione degli operatori o dei siti;
b)
gli altri identificativi degli operatori o dei siti.
5. I sistemi devono richiedere la presentazione di una conferma di ricevimento da parte dell’impianto distinta per ciascun documento di movimento trasmesso. Il presente paragrafo si applica, se del caso, alle conferme di ricevimento da parte del destinatario e ai certificati di completamento rilasciati dagli impianti.
6. I sistemi devono garantire che i dati contenuti nei documenti di movimento corrispondano ai dati contenuti nel documento di notifica come segue:
a)
le informazioni nella casella 3 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 1 del documento di notifica;
b)
le informazioni nella casella 4 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 2 del documento di notifica;
c)
la casella 7 del documento di movimento deve essere compilata indicando i tipi di imballaggi in modo conforme alle informazioni che figurano nella casella 7 del documento di notifica;
d)
le informazioni nella casella 7 del documento di movimento relative alle prescrizioni particolari per la movimentazione devono essere identiche a quelle della casella 7 del documento di notifica a tale riguardo;
e)
la casella 8 del documento di movimento deve essere compilata indicando uno degli operatori elencati nella casella 8 del documento di notifica;
f)
le informazioni nella casella 9 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 9 del documento di notifica;
g)
le informazioni nella casella 10 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 10 del documento di notifica;
h)
le informazioni nella casella 11 del documento di movimento devono essere identiche a quelle sui codici D o R della casella 11 del documento di notifica;
i)
le informazioni nella casella 12 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 12 del documento di notifica;
j)
le informazioni nella casella 13 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 13 del documento di notifica;
k)
le informazioni nella casella 14 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 14 del documento di notifica;
Qualora fosse necessario aggiungere nuovi dati non inclusi nel documento di notifica ai documenti di movimento, alle conferme di ricevimento da parte del destinatario o dell’impianto, o ai certificati di completamento rilasciati dall’impianto, i sistemi richiedono che il documento di notifica sia prima aggiornato con questi nuovi dati.
7. I sistemi non generano documenti di movimento in numero superiore rispetto al numero totale di spedizioni indicate nella casella 4 del documento di notifica corrispondente o nelle condizioni allegate all’autorizzazione delle autorità competenti interessate, se tali condizioni indicano un numero inferiore a quello che figura nel documento di notifica.
8. Se un documento di movimento è annullato e la spedizione a cui faceva riferimento non avviene, il documento di movimento annullato non è conteggiato nei sistemi ai fini del numero di documenti di movimento di cui al paragrafo 7 che possono essere generati dopo una notifica.
9. Se nel documento di notifica il notificatore indica che intende effettuare una spedizione unica, i sistemi consentono di indicare solo «1» nella casella 4 di tale documento.
Se nel documento di notifica il notificatore indica che intende effettuare spedizioni multiple, i sistemi consentono di indicare solo numeri superiori a 1 nella casella 4 di tale documento.
10. I sistemi consentono al notificatore di indicare nei documenti di movimento solo un quantitativo di rifiuti da spedire pari o inferiore al valore del quantitativo totale di rifiuti previsto di cui alla casella 5 del documento di notifica o alle condizioni allegate all’autorizzazione delle autorità competenti interessate, se tali condizioni specificano un quantitativo inferiore a quello che figura nel documento di notifica.
11. I sistemi consentono alle autorità competenti di eseguire l’operazione «aggiornare una decisione» di cui all’allegato II, parte A, in relazione alle decisioni che hanno presentato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 solo nei modi seguenti:
a)
da «autorizzazione» a «obiezione» o «revoca»;
b)
da «obiezione» a «autorizzazione»;
c)
le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1157 possono essere aggiunte, modificate o rimosse.
12. I sistemi consentono agli utenti che rappresentano l’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire solo le operazioni «aggiornare una richiesta di ripresa» e «aggiornare una richiesta di ripresa – documento di cui all’allegato VII», di cui all’allegato II, parti B e C.
13. I sistemi considerano il documento di notifica come debitamente compilato da parte dell’autorità competente di transito in conformità dell’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1157, e lo contrassegnano di conseguenza, nei seguenti casi:
a)
l’autorità competente di transito non ha presentato una richiesta di informazioni e documenti aggiuntivi entro il termine di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1157;
b)
l’autorità competente di destinazione ha indicato che la notifica è debitamente completata conformemente all’, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/1157;
c)
l’autorità competente di destinazione ha indicato che la notifica è debitamente compilata conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157.
14. Se il notificatore chiede una modifica della notifica autorizzata a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi e i software presumono che tale modifica sia stata autorizzata da tutte le autorità competenti, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, solo se tutte le autorità competenti interessate hanno indicato nei sistemi che approvano la modifica richiesta.
In caso di accordo a norma del primo comma, l’autorità competente di spedizione introduce nei sistemi la modifica concordata della notifica autorizzata.
In caso di importazione di rifiuti nell’Unione, a introdurre la modifica nei sistemi è l’autorità competente di destinazione. Se i rifiuti transitano attraverso l’Unione, a introdurre la modifica è l’autorità competente di transito del primo Stato membro attraverso il quale transitano.
Storico versioni
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