Art. 19
Prescrizioni in materia di conservazione
In vigore dal 2 lug 2025
Prescrizioni in materia di conservazione
1. I sistemi e i software conservano tutte le informazioni e i documenti scambiati tramite il sistema centrale in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1157.
2. Se le informazioni o i documenti sono stati aggiornati dopo la trasmissione nel sistema centrale da parte di uno degli utenti, il paragrafo 1 si applica alla conservazione delle informazioni e dei documenti seguenti:
a)
le versioni aggiornate delle informazioni, dei documenti e degli allegati e tutte le modifiche introdotte dopo la prima trasmissione;
b)
tutti gli allegati caricati dopo la prima trasmissione.
Storico versioni
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