Art. 18

Requisiti di accesso

In vigore dal 2 lug 2025
Requisiti di accesso 1.   Ogni operatore ha accesso alle informazioni e ai documenti che ha trasmesso o che gestisce tramite i sistemi o i software. 2.   Ogni operatore che agisce nei sistemi o nei software in qualità di produttore di rifiuti, notificatore, destinatario o impianto che riceve i rifiuti ha accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolto. 3.   Ogni operatore che agisce nei sistemi o nei software in qualità di produttore di rifiuti, persona che organizza la spedizione, destinatario o impianto che riceve rifiuti ha accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolto. 4.   Ogni operatore che agisce nel sistema centrale o nel software in qualità di vettore ha accesso ai documenti e alle informazioni seguenti: a) documenti di notifica in cui è indicato come vettore, dopo che tutte le autorità competenti hanno dato il loro consenso, se del caso; b) autorizzazioni delle autorità competenti di cui alla lettera a), comprese le eventuali condizioni a cui sono subordinate; c) documenti di movimento creati sulla base dei documenti di notifica di cui alla lettera a); d) documenti di cui all’allegato VII in cui è indicato come vettore, dopo che sono stati autenticati dalla persona che organizza la spedizione. 5.   Ogni autorità che agisce nei sistemi in qualità di autorità competente ha accesso a quanto segue: a) informazioni e documenti che trasmette, gestisce o scambia tramite il sistema centrale o il proprio sistema locale; b) informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolta; c) informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 che sono destinate a essere effettuate o sono effettuate da, attraverso o verso il territorio del suo Stato membro. 6.   Ogni autorità che agisce in qualità di autorità coinvolta nelle ispezioni ha accesso a tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi a qualsiasi spedizione di rifiuti e può conservarli ai fini dell’applicazione della legge, in particolare nei procedimenti penali, conformemente alle norme nazionali relative alla conservazione di tali dati, informazioni e documenti. 7.   I sistemi e, se del caso, i software mostrano le informazioni seguenti: a) il numero di giorni per l’esecuzione delle azioni di cui alle voci 2, 4, 8 e da 14 a 16 della tabella che figura nell’allegato III del presente regolamento, conformemente ai termini stabiliti negli del regolamento (UE) 2024/1157; b) il numero di giorni trascorsi dalla scadenza dei termini di cui alla lettera a). 8.   I sistemi e i software mostrano le informazioni di cui al paragrafo 7 a partire dalla data in cui un utente ha autenticato un documento trasmesso al sistema, secondo le modalità di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 9.   I sistemi locali e i software mostrano le informazioni di cui al paragrafo 7 in modo chiaro e visibile per tutti gli utenti coinvolti in una determinata spedizione, in modo che sia sempre possibile identificare con certezza la fase della procedura. 10.   La Commissione può accedere alle informazioni e ai documenti scambiati nel sistema centrale per conformarsi agli obblighi che le incombono a norma del regolamento (UE) 2024/1157 e garantire il corretto funzionamento del sistema centrale.
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Requisiti di accesso (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/1290) — Testo vigente | Portale Normativo