Art. 3

Metodo semplificato per individuare il principale fattore di rischio di una posizione non in derivati e per determinare se l’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

In vigore dal 1 lug 2025
Metodo semplificato per individuare il principale fattore di rischio di una posizione non in derivati e per determinare se l’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio 1.   In deroga agli , gli enti possono individuare il principale fattore di rischio delle posizioni non in derivati di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e determinare se tali posizioni rappresentano posizioni lunghe o corte nel principale fattore di rischio applicando i metodi di cui a tali paragrafi. 2.   Per le obbligazioni che consistono in strumenti di debito a tasso fisso senza caratteristiche di opzionalità, gli enti utilizzano il metodo seguente: a) individuano il principale fattore di rischio in funzione della classe di merito di credito e del settore dell’obbligazione di cui all’articolo 325 quintricies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della durata residua dell’obbligazione, sulla base di uno tra gli elementi seguenti: i) la tabella 1 dell’allegato del presente regolamento, se i flussi di cassa dell’obbligazione non sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione; ii) la tabella 2 dell’allegato del presente regolamento, se i flussi di cassa dell’obbligazione sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione; b) se il principale fattore di rischio individuato conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è il tasso privo di rischio, tale principale fattore di rischio è espresso nella valuta in cui è denominata l’obbligazione ed è associato a una delle scadenze di cui all’articolo 325 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’obbligazione; c) se il principale fattore di rischio individuato conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, tale principale fattore di rischio è il differenziale creditizio dell’emittente dell’obbligazione ed è associato a una delle scadenze di cui all’articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’obbligazione; d) determinano se la posizione rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio sulla base di quanto segue: i) se il principale fattore di rischio individuato conformemente alle lettere a), b) e c) è il tasso privo di rischio o il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’obbligazione è venduta e una posizione corta se l’obbligazione è acquistata; ii) se il principale fattore di rischio individuato conformemente alle lettere a), b) e c) è il tasso di inflazione, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’obbligazione è acquistata e una posizione corta se l’obbligazione è venduta. 3.   Per le obbligazioni che consistono in strumenti di debito a tasso variabile senza caratteristiche di opzionalità, gli enti utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2. Se invece il principale fattore di rischio individuato conformemente al paragrafo 2, lettera a), è il tasso privo di rischio e la durata residua dell’obbligazione è superiore a un anno, il principale fattore di rischio è il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, determinato conformemente al paragrafo 2, lettera c). 4.   Per una posizione in strumenti di capitale, il principale fattore di rischio è il prezzo a pronti degli strumenti di capitale. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’azione è acquistata e una posizione corta se l’azione è venduta. 5.   Per una posizione per cassa in una valuta diversa da quella utilizzata dall’ente per le segnalazioni, il principale fattore di rischio è il tasso di cambio a vista tra la valuta di tale posizione per cassa e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la posizione per cassa è un elemento dell’attivo e una posizione corta se la posizione per cassa è un elemento del passivo. 6.   Per le posizioni in una merce fisica, il principale fattore di rischio è il prezzo a pronti della merce corrispondente al tipo di merce della posizione. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la merce fisica è un elemento dell’attivo e una posizione corta se la merce fisica è un elemento del passivo. 7.   Per una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC), il principale fattore di rischio è il fattore di rischio corrispondente a tale OIC nella categoria «Altri settori» di cui alla tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se le azioni o quote dell’OIC sono acquistate e una posizione corta se le azioni o quote dell’OIC sono vendute. 8.   Per una posizione in un’operazione di vendita con patto di riacquisto in cui l’ente o la sua controparte trasferisce i titoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il principale fattore di rischio è il corrispondente tasso di interesse generico o tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’operazione di vendita con patto di riacquisto è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto e una posizione corta se l’operazione di vendita con patto di riacquisto è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1265:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo