Art. 2

Metodo per determinare se un’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

In vigore dal 1 lug 2025
Metodo per determinare se un’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio Nel determinare se una posizione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio di cui all’articolo 94, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano uno tra i metodi seguenti: a) calcolano la sensibilità al rischio delta del principale fattore di rischio conformemente all’articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e identificano l’operazione come: i) posizione lunga in tale fattore di rischio se la corrispondente sensibilità al rischio delta è positiva; oppure ii) posizione corta in tale fattore di rischio se la corrispondente sensibilità al rischio delta è negativa; b) valutano la dipendenza del valore della posizione dal principale fattore di rischio considerando la finalità di negoziazione o di copertura dell’operazione rispetto a tale fattore di rischio e, sulla base di tale valutazione, identificano l’operazione come posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio.
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