Art. 25

Formato dei dati di mercato ritardati

In vigore dal 12 giu 2025
Formato dei dati di mercato ritardati I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione del pubblico i dati di mercato ritardati in un formato adeguato alle esigenze dei clienti per un periodo di tempo sufficiente, come segue: a) i dati di mercato pre-negoziazione ritardati sono messi a disposizione in un formato leggibile meccanicamente e leggibile dall’uomo, fino al giorno lavorativo successivo incluso; b) i dati di mercato post-negoziazione ritardati sono forniti in un formato leggibile meccanicamente e leggibile dall’uomo e sono messi a disposizione in programmi di uso comune che consentono ai clienti di automatizzare l’estrazione dei dati. Ai fini della lettera b), tali dati di mercato post-negoziazione ritardati sono messi a disposizione per tutti gli strumenti negoziati o per una categoria di strumenti nello stesso file, che comprende soltanto i dati di mercato ritardati. I dati relativi a ciascun giorno di negoziazione sono messi a disposizione nello stesso file. Il file giornaliero di cui al secondo comma è aggiornato ogni minuto. Se il periodo di tempo che intercorre tra i dati indicati è superiore a un minuto, tale file è aggiornato non appena i dati di mercato diventano ammissibili alla pubblicazione dei dati di mercato ritardati. Il file giornaliero è messo a disposizione almeno fino al giorno lavorativo successivo incluso al fine di consentire l’estrazione dei dati da parte dei clienti dei dati di mercato.
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