Art. 27

Misure transitorie

In vigore dal 12 giu 2025
Misure transitorie Per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici autorizzati prima del 23 novembre 2025, il presente regolamento si applica a decorrere dal 23 agosto 2026.
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