Art. 26
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
1. I fornitori di dati di mercato forniscono alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni sui costi totali e sul margine ragionevole di cui al capo II utilizzando il modello di cui all’allegato II.
2. Le informazioni da trasmettere alle autorità competenti specificano:
a)
dettagli ai fini dell’identificazione del fornitore di dati di mercato e, se del caso, del gruppo cui tale fornitore di dati di mercato appartiene;
b)
dettagli sul tipo di dati di mercato offerti;
c)
dettagli sui costi totali, compresi gli elementi seguenti:
i)
una descrizione delle infrastrutture fondamentali utilizzate dal fornitore di dati di mercato;
ii)
le componenti di tali infrastrutture che sono pertinenti ai fini della determinazione dei costi totali;
iii)
l’indicazione dei costi attribuibili alla produzione e alla diffusione di dati di mercato;
d)
il margine ragionevole applicato;
e)
spiegazioni sulle modalità di determinazione del livello delle commissioni;
f)
in caso di applicazione di commissioni differenziate, una spiegazione del modo in cui i costi e i margini sono ripartiti tra le diverse categorie di clienti dei dati di mercato, se del caso;
g)
qualsiasi altra informazione o altro documento giustificativo o entrambi questi elementi, che possano essere ritenuti pertinenti alla verifica dei costi totali e dei margini ragionevoli da parte dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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