Art. 26

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti 1.   I fornitori di dati di mercato forniscono alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni sui costi totali e sul margine ragionevole di cui al capo II utilizzando il modello di cui all’allegato II. 2.   Le informazioni da trasmettere alle autorità competenti specificano: a) dettagli ai fini dell’identificazione del fornitore di dati di mercato e, se del caso, del gruppo cui tale fornitore di dati di mercato appartiene; b) dettagli sul tipo di dati di mercato offerti; c) dettagli sui costi totali, compresi gli elementi seguenti: i) una descrizione delle infrastrutture fondamentali utilizzate dal fornitore di dati di mercato; ii) le componenti di tali infrastrutture che sono pertinenti ai fini della determinazione dei costi totali; iii) l’indicazione dei costi attribuibili alla produzione e alla diffusione di dati di mercato; d) il margine ragionevole applicato; e) spiegazioni sulle modalità di determinazione del livello delle commissioni; f) in caso di applicazione di commissioni differenziate, una spiegazione del modo in cui i costi e i margini sono ripartiti tra le diverse categorie di clienti dei dati di mercato, se del caso; g) qualsiasi altra informazione o altro documento giustificativo o entrambi questi elementi, che possano essere ritenuti pertinenti alla verifica dei costi totali e dei margini ragionevoli da parte dell’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1156:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti (Art. 26 Regolamento (UE) 2025/1156) — Testo vigente | Portale Normativo