Art. 23

Accesso ai dati di mercato ritardati

In vigore dal 12 giu 2025
Accesso ai dati di mercato ritardati I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici forniscono a qualsiasi cliente l’accesso ai dati di mercato ritardati su base non discriminatoria, senza richiedere alcun tipo di registrazione.
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