Art. 22

Informativa sui costi

In vigore dal 12 giu 2025
Informativa sui costi 1.   I fornitori di dati di mercato includono nella politica in materia di dati di mercato una sintesi delle modalità di fissazione del livello delle commissioni per i dati di mercato unitamente a una spiegazione più dettagliata della metodologia di contabilizzazione dei costi utilizzata. 2.   La spiegazione della metodologia di contabilizzazione dei costi fornisce, come minimo, l’elenco di tutti i tipi di costi inclusi nelle commissioni per i dati di mercato, con esempi di tali costi nonché i principi e i criteri di ripartizione dei costi condivisi con altri servizi non direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato. 3.   I fornitori di dati di mercato comunicano se includono un margine nelle commissioni per i dati di mercato e spiegano in che modo garantiscono che i margini siano ragionevoli. 4.   I fornitori di dati di mercato aggiornano le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo immediatamente dopo aver completato il riesame di cui all’, paragrafo 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1156:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informativa sui costi (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/1156) — Testo vigente | Portale Normativo