Art. 22
Informativa sui costi
In vigore dal 12 giu 2025
Informativa sui costi
1. I fornitori di dati di mercato includono nella politica in materia di dati di mercato una sintesi delle modalità di fissazione del livello delle commissioni per i dati di mercato unitamente a una spiegazione più dettagliata della metodologia di contabilizzazione dei costi utilizzata.
2. La spiegazione della metodologia di contabilizzazione dei costi fornisce, come minimo, l’elenco di tutti i tipi di costi inclusi nelle commissioni per i dati di mercato, con esempi di tali costi nonché i principi e i criteri di ripartizione dei costi condivisi con altri servizi non direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato.
3. I fornitori di dati di mercato comunicano se includono un margine nelle commissioni per i dati di mercato e spiegano in che modo garantiscono che i margini siano ragionevoli.
4. I fornitori di dati di mercato aggiornano le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo immediatamente dopo aver completato il riesame di cui all’, paragrafo 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:1156:oj#art-22