Art. 2

Costi totali

In vigore dal 12 giu 2025
Costi totali 1.   I fornitori di dati di mercato calcolano i costi totali sostenuti nel corso di un esercizio contabile. Il calcolo dei costi totali comprende le categorie di costi seguenti: a) costi delle infrastrutture imputabili ad attività fisiche, licenze software e servizi in locazione, o qualsiasi altra infrastruttura necessari per la produzione e la diffusione di dati di mercato; b) costi di connettività imputabili a qualsiasi attività fisica, licenza software e servizio in locazione che garantisce la connettività necessaria per la produzione e la diffusione di dati di mercato; c) costi imputabili al personale addetto alla produzione e alla diffusione di dati di mercato; d) costi finanziari, compresi svalutazioni, ammortamenti e costi del capitale per il finanziamento di servizi di dati di mercato; e) altri costi, compresi i costi amministrativi necessari per la produzione e la diffusione di dati di mercato. 2.   I costi delle infrastrutture condivisi con altri servizi non direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato sono ripartiti tenendo conto dell’utilizzo dell’infrastruttura pertinente da parte di ciascun servizio. 3.   I costi di connettività condivisi con altri servizi non direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato sono ripartiti tenendo conto dell’utilizzo del pertinente quadro di connettività da parte di ciascun servizio. 4.   I costi imputabili al personale parzialmente dedicato alla produzione e alla diffusione di dati di mercato sono ripartiti tenendo conto dell’entità dell’attività lavorativa di tale personale connessa alla produzione e alla diffusione di dati di mercato. 5.   I costi finanziari derivanti dall’infrastruttura, dalla connettività e dal personale che sono condivisi con altri servizi non direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato sono ripartiti tenendo conto dell’utilizzo delle attività e dei servizi pertinenti. 6.   I fornitori di dati di mercato devono essere in grado di specificare eventuali altri costi che attribuiscono alla produzione e alla diffusione di dati di mercato e di fornire una motivazione per l’inclusione di tali costi. 7.   I fornitori di dati di mercato riesaminano annualmente la metodologia utilizzata per la ripartizione dei costi di cui ai paragrafi da 2 a 6.
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