Art. 1

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «cliente dei dati di mercato»: la persona fisica o giuridica che firma l’accordo sui dati di mercato ed è intestataria della fattura per le commissioni per i dati di mercato; b) «dati di mercato»: le informazioni che pubblicano i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) e gli internalizzatori sistematici, conformemente agli , agli articoli da 6 a 11 bis e agli  nonies del regolamento (UE) n. 600/2014; c) «dati di mercato ritardati»: i dati di mercato messi a disposizione 15 minuti dopo la pubblicazione, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014; d) «fornitore di dati di mercato»: un gestore del mercato o un’impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione, un APA, un CTP o un internalizzatore sistematico che svolge un’attività commerciale di diffusione di dati di mercato presso i clienti; e) «costi totali»: tutti i costi sostenuti dal fornitore di dati di mercato direttamente connessi alla produzione e alla diffusione di dati di mercato; f) «utile operativo»: gli introiti percepiti dal fornitore di dati di mercato, sottraendo i costi totali dai ricavi generati dalla produzione e dalla diffusione di dati di mercato; g) «accordo sui dati di mercato»: qualsiasi accordo tra il fornitore di dati di mercato e il cliente dei dati di mercato per la fornitura di dati di mercato, conforme alle informazioni e alle commissioni comunicate nella politica in materia di dati di mercato; h) «politica in materia di dati di mercato»: uno o più documenti del fornitore di dati di mercato contenenti informazioni sulla fornitura di dati di mercato, conformemente al capo V del presente regolamento; i) «commissione per singolo cliente»: un modello di addebito di commissioni per i dati di mercato che consente ai clienti di evitare una fatturazione multipla nel caso in cui i dati di mercato siano stati ottenuti tramite più fornitori di dati di mercato o ridistributori.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1156) — Testo vigente | Portale Normativo