Art. 13

Obbligo di non abbinamento dei dati

In vigore dal 12 giu 2025
Obbligo di non abbinamento dei dati I fornitori di dati di mercato non abbinano la fornitura di dati di mercato ad altri servizi.
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Obbligo di non abbinamento dei dati (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/1156) — Testo vigente | Portale Normativo