Art. 12
Commissioni per singolo cliente
In vigore dal 12 giu 2025
Commissioni per singolo cliente
1. I fornitori di dati di mercato mettono in atto meccanismi volti a garantire che un’unica fornitura di dati di mercato sia addebitata una sola volta.
2. A tal fine, qualora i dati di mercato siano stati ottenuti tramite più fornitori di dati di mercato o ridistributori, i fornitori di dati di mercato offrono la possibilità di addebitare le commissioni una sola volta per ciascun cliente a fronte della stessa fornitura di dati di mercato.
Storico versioni
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