Art. 4

Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio

In vigore dal 12 giu 2025
Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio 1.   I fornitori di dati di mercato concedono l’accesso ai dati di mercato su base non discriminatoria per quanto riguarda le commissioni, i termini e le condizioni relativi all’accesso, le modalità tecniche e i canali di distribuzione. 2.   I fornitori di dati di mercato applicano lo stesso tariffario delle commissioni così come gli stessi termini e condizioni per l’accesso ai dati di mercato a tutti i clienti che chiedono tale accesso. 3.   I fornitori di dati di mercato dispongono di capacità scalabili per garantire che i clienti dei dati di mercato ottengano un accesso tempestivo ai dati di mercato in qualsiasi momento su base non discriminatoria. 4.   I fornitori di dati di mercato offrono ai clienti la stessa gamma di opzioni per quanto riguarda le modalità tecniche e provvedono affinché queste ultime non creino discriminazioni né indebiti vantaggi o svantaggi. 5.   I fornitori di dati di mercato sono in grado di giustificare con validi vincoli tecnici eventuali divergenze nelle soluzioni fornite per l’accesso ai dati di mercato.
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