Art. 12

Connettività degli ARM

In vigore dal 12 giu 2025
Connettività degli ARM (Articolo 27 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   L’ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche necessari per conformarsi alle specifiche tecniche relative alla presentazione delle segnalazioni delle operazioni prescritte dall’ESMA o, se del caso, dall’autorità nazionale competente e dalle altre autorità competenti cui trasmette le segnalazioni delle operazioni. 2.   L’ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche adeguati per poter ricevere dai clienti le segnalazioni delle operazioni e ritrasmettere loro le informazioni. L’ARM fornisce al cliente copia delle segnalazioni delle operazioni che ha presentato per suo conto all’autorità competente.
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