Art. 10
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA
In vigore dal 12 giu 2025
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA
(Articolo 27 octies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Gli APA predispongono e mantengono disposizioni adeguate che permettono loro di pubblicare correttamente, senza introdurvi errori o omettere informazioni, le segnalazioni delle operazioni ricevute dalle imprese di investimento e provvedono a correggere le informazioni nel caso in cui vi abbiano introdotto loro stessi errori o omissioni.
2. Gli APA monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per accertare che la pubblicazione delle segnalazioni delle operazioni ricevute sia andata a buon fine.
3. Gli APA effettuano periodicamente una riconciliazione tra le segnalazioni delle operazioni ricevute e quelle pubblicate per verificare se le informazioni sono state pubblicate correttamente.
4. L’APA conferma all’impresa di investimento segnalante di aver ricevuto la segnalazione dell’operazione, indicando il codice identificativo che ha assegnato all’operazione. L’APA cita il codice identificativo dell’operazione in ogni successiva comunicazione con l’impresa segnalante relativa ad una specifica segnalazione di un’operazione.
5. L’APA predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare all’arrivo le segnalazioni delle operazioni incomplete o contenenti informazioni probabilmente errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue:
a)
settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario;
b)
livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione;
c)
parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume;
d)
se necessario, altri parametri consoni alle caratteristiche dello strumento finanziario.
6. Se la segnalazione dell’operazione ricevuta risulta incompleta o contiene informazioni probabilmente errate, l’APA non la pubblica e avvisa immediatamente l’impresa d’investimento che l’ha trasmessa.
7. In situazioni eccezionali gli APA cancellano o modificano informazioni contenute nelle segnalazioni delle operazioni, su richiesta del soggetto che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a tale soggetto di cancellarle o modificarle direttamente.
8. Gli APA rendono pubbliche le politiche non discrezionali applicate alla cancellazione e alla modifica delle informazioni contenute nelle segnalazioni delle operazioni, indicando le sanzioni in cui l’impresa di investimento che ha trasmesso la segnalazione può incorrere qualora le informazioni incomplete o errate abbiano determinato la cancellazione o la modifica della segnalazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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