Art. 11
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM
In vigore dal 12 giu 2025
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM
(Articolo 27 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. L’ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare le segnalazioni delle operazioni incomplete o contenenti errori evidenti attribuibili al cliente. L’ARM convalida le segnalazioni delle operazioni a fronte dei requisiti stabiliti dall’ del regolamento (UE) n. 600/2014 per il campo, il formato e il contenuto dei campi, conformemente all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (10).
2. L’ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare le segnalazioni delle operazioni che contengono errori o omissioni da esso stesso causati e per correggerli, anche mediante cancellazione o modifica. L’ARM esegue la convalida per il campo, il formato e il contenuto dei campi conformemente all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/590.
3. L’ARM monitora costantemente e in tempo reale le prestazioni dei propri sistemi per accertare che le segnalazioni delle operazioni ricevute siano trasmesse correttamente all’autorità competente conformemente all’ del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Su richiesta dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente o dell’autorità competente cui trasmette le segnalazioni delle operazioni, l’ARM effettua periodicamente una riconciliazione tra le informazioni ricevute dal cliente o generate per conto del cliente a fini di segnalazione delle operazioni e i campioni di dati forniti dall’autorità competente.
5. Se non sono finalizzate a correggere errori o omissioni attribuibili all’ARM, le correzioni, comprese la cancellazione o modifica delle segnalazioni delle operazioni, sono possibili soltanto su richiesta del cliente e per una segnalazione alla volta. Se cancella o modifica la segnalazione di un’operazione su richiesta del cliente, l’ARM gli trasmette la risultante segnalazione aggiornata.
6. Se prima di trasmettere la segnalazione dell’operazione riscontra un errore o un’omissione attribuibile al cliente, l’ARM non trasmette la segnalazione e notifica immediatamente all’impresa di investimento i particolari dell’errore o dell’omissione in modo da consentire al cliente di presentare informazioni corrette.
7. Laddove riscontri di aver introdotto un errore o omissione nella segnalazione, l’ARM ne presenta immediatamente una versione corretta e completa.
8. L’ARM notifica immediatamente al cliente i particolari dell’errore o dell’omissione e gli trasmette la segnalazione dell’operazione aggiornata. L’ARM notifica immediatamente l’errore o l’omissione anche all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente e all’autorità competente cui ha trasmesso la segnalazione dell’operazione.
9. L’obbligo di correggere o cancellare le segnalazioni delle operazioni errate ovvero di segnalare le operazioni omesse non si applica agli errori o omissioni compiuti oltre cinque anni prima della data in cui l’ARM ne è venuto a conoscenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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