Art. 13

Requisiti di leggibilità meccanica per gli APA

In vigore dal 12 giu 2025
Requisiti di leggibilità meccanica per gli APA (Articolo 27 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Gli APA pubblicano le informazioni a norma dell’articolo 27 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 in linguaggio macchina. 2.   Sono considerate pubblicate in linguaggio macchina soltanto le informazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono in un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici; b) sono conservate in un’architettura informatica che consente l’accesso automatico; c) sono gestite da un sistema sufficientemente solido da assicurare la continuità e la regolarità dei servizi prestati e tale da permettere una velocità di accesso adeguata; d) sono accessibili, leggibili, utilizzabili e copiabili da un software informatico disponibile pubblicamente e gratuitamente. Ai fini del primo comma, lettera a), il formato del file è determinato da standard aperti, gratuiti e non proprietari. Tale formato indica il tipo di file o messaggi, le regole che li identificano e il nome e tipo di dati dei campi previsti. 3.   Gli APA: a) mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato del file; b) rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi; c) inseriscono nella pagina iniziale del proprio sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a).
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Requisiti di leggibilità meccanica per gli APA (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo