Art. 8
Conflitti di interesse
In vigore dal 12 giu 2025
Conflitti di interesse
(Articolo 27 octies, paragrafo 3, e articolo 27 decies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. L’APA o l’ARM adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare gli obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati dall’APA o dall’ARM. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono:
a)
un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione;
b)
la separazione delle funzioni e delle aree di attività all’interno dell’APA o dell’ARM, tra cui:
i)
le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse;
ii)
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente;
c)
la descrizione della politica tariffaria per determinare le commissioni addebitate dall’APA o dall’ARM e dalle imprese con cui questo ha stretti legami;
d)
la descrizione della politica retributiva per i membri dell’organo di gestione e l’alta dirigenza;
e)
le regole sull’accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale dell’APA o dell’ARM e del relativo organo di gestione.
2. L’inventario dei conflitti di interesse previsto al paragrafo 1, lettera a), elenca i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l’APA o l’ARM:
a)
può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente;
b)
può avere nel risultato del servizio prestato a un cliente un interesse distinto da quello del cliente;
c)
può avere un incentivo a privilegiare i propri interessi, o gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente cui presta il servizio;
d)
riceve o può ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione al servizio fornito a un cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi diverso dalle commissioni o provvigioni addebitate per il servizio.
Storico versioni
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