Art. 16

Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa

In vigore dal 27 mag 2025
Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa 1.   Gli appalti comuni sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE unicamente se soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo. 2.   I contratti e le procedure di appalto comune per prodotti per la difesa recano i requisiti per la partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 3 a 13 e al paragrafo 15 del presente articolo, fatte salve le condizioni concordate negli accordi di cui all'. 3.   I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. 4.   In deroga al paragrafo 3, al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all'UE, gli appalti comuni che coinvolgono un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato stabilito un rapporto contrattuale diretto in merito al prodotto per la difesa tra il contraente e tale subappaltatore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il contraente si impegna a studiare, entro due anni, la fattibilità di sostituire il contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo senza restrizioni originario dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina, soddisfacendo nel contempo i requisiti tecnici e temporali. 5.   In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea. 6.   Le garanzie di cui al paragrafo 5 possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte ad assicurare che: a) il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e b) sia impedito l'accesso di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi a informazioni classificate relative all'appalto comune e che i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7.   L'amministrazione aggiudicatrice che coordina l'appalto comune trasmette alla Commissione una comunicazione sulle misure di attenuazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 o sulle garanzie di cui al paragrafo 5. Ulteriori informazioni sulle misure di attenuazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su sua richiesta. 8.   Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, i contraenti o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. 9.   È possibile considerare che i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7 se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092 (9), (UE) 2021/697 (10), (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni. 10.   Il costo dei componenti non originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Ai fini degli appalti con il sostegno dello strumento SAFE, nessun componente proviene da un paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. 11.   Per i prodotti per la difesa relativi alla categoria 2 di cui all', secondo comma, lettera b), i contraenti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. 12.   Ai fini del presente articolo, per «subappaltatori coinvolti nell'appalto comune» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l’esecuzione del contratto. 13.   Gli Stati membri provvedono a che le procedure di aggiudicazione degli appalti e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti comuni che ricevono sostegno a titolo dello strumento SAFE prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri. 14.   Gli Stati membri specificano, nel piano di cui all', le condizioni di ammissibilità in linea con i paragrafi da 3 a 11 e da 13 a 15 del presente articolo, fatte salve le condizioni stabilite negli accordi di cui all'. L'assistenza finanziaria è subordinata alla trasmissione, contestualmente alla richiesta di pagamento, delle informazioni indicate negli accordi operativi di cui all'. 15.   Gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza finanziaria fornita a titolo dello strumento SAFE per finanziare la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti condotte a norma dell'articolo 168, paragrafo 2 o 3, del regolamento finanziario. In tale caso, in deroga all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, anche i paesi terzi che partecipano all'appalto comune possono partecipare ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e trarne beneficio.
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