Art. 17
Condizioni per la partecipazione di altri soggetti e prodotti di paesi terzi
In vigore dal 27 mag 2025
Condizioni per la partecipazione di altri soggetti e prodotti di paesi terzi
1. L'Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi in via di adesione, potenziali candidati e candidati diversi dall'Ucraina, come anche altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante), al fine di estendere a tali paesi e ai relativi territori le condizioni di ammissibilità di cui all', conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Nell'accordo bilaterale o multilaterale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono specificate le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'. L'accordo bilaterale o multilaterale stabilisce, in particolare:
a)
le condizioni e le modalità di partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori stabiliti nel paese terzo all'appalto comune nell'ambito dello strumento SAFE, comprese le condizioni relative all'ubicazione delle strutture di gestione esecutiva e al controllo da parte di paesi terzi o soggetti di paesi terzi;
b)
le norme relative all'ubicazione delle infrastrutture, degli impianti, dei beni e delle risorse dei contraenti o dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati per la produzione di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa forniti nel quadro dei contratti derivanti da appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE;
c)
le norme relative ai costi dei componenti originari del paese terzo, compresa una quota minima di componenti originari dell'Unione, di un paese EFTA-SEE o dell'Ucraina e una quota massima di componenti non originari dell'Unione, di un paese EFTA-SEE o dell'Ucraina ovvero di un paese terzo parte dell'accordo;
d)
le norme relative alle restrizioni imposte da paesi terzi che non sono parti dell'accordo o da soggetti stabiliti nel loro territorio, riguardanti la definizione, l'adattamento e l'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito con il sostegno dello strumento SAFE.
3. L'accordo bilaterale o multilaterale:
a)
garantisce un giusto equilibrio per quanto concerne i contributi e i benefici del paese terzo;
b)
stabilisce le condizioni del contributo finanziario che il paese terzo deve fornire all'Unione;
c)
stabilisce ogni altra misura appropriata che disciplini la sicurezza dell'approvvigionamento del prodotto acquisito;
d)
contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.
4. I contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per programmi a sostegno dell'industria della difesa dell'Unione, dell'industria della difesa ucraina e dell'Ucraina conformemente alle norme di tali programmi.
Storico versioni
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