Art. 21

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

In vigore dal 27 mag 2025
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili 1.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con i contraenti o altri destinatari finali, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro. 2.   La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, strettamente necessarie per verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all'.
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