Art. 22
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 27 mag 2025
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. La Commissione e gli Stati membri possono svolgere attività di comunicazione al fine di garantire la visibilità dell'Unione in relazione all'assistenza finanziaria prevista nei pertinenti piani di investimenti nell'industria europea della difesa, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate, tenendo nel contempo debitamente conto dei requisiti di sicurezza. Se del caso, la Commissione può fare in modo che il sostegno a titolo dello strumento SAFE sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2. Gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE assicurano la visibilità dell'assistenza finanziaria dell'Unione, tenendo nel contempo debitamente conto dei requisiti di sicurezza, eventualmente anche mediante l'esposizione del logo dell'Unione e di una dichiarazione di finanziamento adeguata che reciti «con il sostegno dell'Unione europea — SAFE», in particolare quando promuovono gli appalti comuni e i relativi risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione in merito allo strumento SAFE, alle azioni intraprese a norma dello stesso e ai risultati ottenuti. Ove opportuno, la Commissione informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse.
Storico versioni
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