Art. 10
Accordo di prestito e accordi operativi
In vigore dal 27 mag 2025
Accordo di prestito e accordi operativi
1. All'atto dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 2, la Commissione conclude con lo Stato membro richiedente un accordo di prestito e degli accordi operativi.
2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e i termini dettagliati del sostegno a titolo dello strumento SAFE sotto forma di prestiti. La durata massima dell'accordo di prestito è di 45 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti.
3. Gli accordi operativi stabiliscono il rapporto tra l'attuazione del piano e la corrispondente assistenza finanziaria e includono un calendario provvisorio di erogazione delle rate del prestito, eventualmente con un massimale annuo. Tali accordi operativi stabiliscono altresì i tipi di prove documentali e le regole per il controllo del rispetto delle norme specifiche di ammissibilità applicate dagli Stati membri a norma dell', nonché gli elementi dettagliati di cui all'.
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