Art. 11
Prefinanziamenti
In vigore dal 27 mag 2025
Prefinanziamenti
1. Nell'ambito del piano gli Stati membri possono chiedere un prefinanziamento per un importo che può arrivare al 15 % del sostegno sotto forma di prestito.
2. L'erogazione del prefinanziamento è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all', paragrafo 2. L'accordo di prestito può prevedere che il pagamento del prefinanziamento sia subordinato alla conclusione degli accordi operativi di cui all', paragrafo 3.
3. I pagamenti sono effettuati in base alla disponibilità di finanziamenti. Il prefinanziamento può essere erogato in una o più frazioni.
Storico versioni
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