Art. 12

Regole per il pagamento delle rate e la sospensione dei prestiti

In vigore dal 27 mag 2025
Regole per il pagamento delle rate e la sospensione dei prestiti 1.   Il periodo di disponibilità del prestito, che corrisponde al periodo durante il quale possono essere approvati i pagamenti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo, termina il 31 dicembre 2030. I pagamenti sono effettuati in rate in base alla disponibilità di finanziamenti. Una rata può essere erogata in una o più frazioni. 2.   Lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento debitamente motivata. Tale richiesta di pagamento può essere presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione due volte l'anno. Lo Stato membro fornisce la motivazione alla base della richiesta di pagamento, accompagnata dalle prove dei progressi compiuti nell'attuazione del piano. 3.   La Commissione valuta la completezza, la correttezza e la coerenza della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo, al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Se la sua valutazione del rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento è positiva, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione della rata del prestito. 4.   Se a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 la Commissione ritiene che la richiesta di pagamento di cui al paragrafo 2 sia insoddisfacente, il pagamento della totalità o di una parte del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione. 5.   La Commissione valuta le osservazioni di cui al paragrafo 4 senza indebito ritardo. Revoca la sospensione se lo Stato membro interessato ha dimostrato di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
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