Art. 7
Richiesta di assistenza finanziaria e piani di investimenti nell'industria europea della difesa
In vigore dal 27 mag 2025
Richiesta di assistenza finanziaria e piani di investimenti nell'industria europea della difesa
1. Lo Stato membro che desideri ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE invia una richiesta alla Commissione, entro il 30 novembre 2025. La richiesta è corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa («piano»).
2. Il piano è debitamente motivato e giustificato, e comprende gli elementi seguenti:
a)
una descrizione del prodotto per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa;
b)
una descrizione delle attività programmate, delle spese stimate e delle misure in conformità dell';
c)
se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina;
d)
una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell' e delle norme in materia di appalti, compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
3. Se del caso, gli Stati membri includono una descrizione delle attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori della difesa.
4. Nel preparare i piani, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche e, se del caso, cercare sinergie con i piani di investimenti nell'industria della difesa di altri Stati membri in modo tale da consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta modificata di assistenza finanziaria corredata di un piano modificato, ove debitamente giustificato da una modifica delle spese o delle misure programmate e subordinatamente alla disponibilità di importi dei prestiti.
Storico versioni
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