Art. 4

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

In vigore dal 20 mag 2025
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori aerei monitorano e comunicano le emissioni dei voli di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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