Art. 3

Stato membro di riferimento

In vigore dal 20 mag 2025
Stato membro di riferimento 1.   Un operatore aereo che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (8) comunica le sue emissioni allo Stato membro di riferimento indicato nel medesimo allegato. 2.   Un operatore aereo che non figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunica le sue emissioni allo Stato membro che gli ha rilasciato il certificato di operatore aereo o, se non è in possesso di tale certificato, allo Stato membro in cui detto operatore aereo ha la sede legale. 3.   Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) un elenco degli operatori aerei di cui sono Stati membri di riferimento a norma del paragrafo 1 o 2 o, se del caso, un elenco aggiornato.
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Stato membro di riferimento (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/927) — Testo vigente | Portale Normativo