Art. 5
Monitoraggio e comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
In vigore dal 20 mag 2025
Monitoraggio e comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
1. L’operatore aereo che intende dichiarare riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 monitora e comunica la quantità di carburanti puri ammissibili nel quadro del regime CORSIA acquistati (espressa in tonnellate).
2. Ai fini della comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, gli operatori aerei sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ad eccezione degli articoli 53 bis, 54 bis e 54 quater di detto regolamento.
3. Se non è certificato come carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, un carburante per l’aviazione non è contabilizzato come tale ed è considerato come carburante fossile per l’aviazione di cui all’allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
4. Gli operatori aerei determinano la quantità totale di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA utilizzati, deducendo dal totale dei carburanti acquistati ammissibili nel quadro del regime CORSIA i quantitativi che sono stati venduti a terzi.
5. Gli operatori aerei allegano alla loro comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 una dichiarazione che elenca tutti i sistemi relativi ai gas a effetto serra ai quali partecipano, qualora possano essere dichiarate riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o di altri carburanti alternativi per l’aviazione quali definiti all’, punto (23 ter), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nella quale confermano che non sono state presentate dichiarazioni per gli stessi lotti di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell’ambito di tali altri sistemi.
6. Gli operatori aerei comunicano l’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nella comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Entro la fine del periodo di riferimento, gli operatori aerei comunicano le seguenti informazioni per tutti i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA acquistati:
a)
tipo di carburante, che comprende il tipo di carburante, la materia prima e il processo di conversione;
b)
massa totale dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA dichiarati (espressa in tonnellate) per tipo di carburante;
c)
valori delle emissioni durante il ciclo di vita;
d)
riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di ciascun carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, calcolate conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879;
e)
totale delle riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di tutti i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA.
7. Gli operatori aerei allegano inoltre alla comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 le informazioni supplementari elencate nell’allegato II del presente regolamento per la riduzione dichiarata derivante dall’uso di ciascun carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA.
8. Gli operatori aerei garantiscono che essi, o il loro rappresentante designato, abbiano il diritto di sottoporre ad audit i registri di produzione di qualsiasi carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA che hanno acquistato.
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