Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA»: carburante per l’aviazione certificato come carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA (regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale) mediante i sistemi di certificazione della sostenibilità elencati nell’allegato I del presente regolamento;
(2)
«unità di emissione»: unità di emissione di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini dell’, paragrafo 9, di tale direttiva;
(3)
«programma per unità di emissione»: programma che fornisce le unità di emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:927:oj#art-2