Art. 9

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l’esecuzione dei loro compiti e doveri, compresi quelli di cui agli articoli 112 e 113 della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva, e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’ della direttiva 2014/59/UE. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo, da un’autorità competente, da un’autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica quanto segue ai membri del collegio: a) il nome del sistema di garanzia dei depositi cui appartengono l’ente e le sue succursali ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); b) la copertura massima offerta dal sistema di garanzia dei depositi per ogni depositante ammissibile; c) l’ambito di applicazione della copertura e i tipi di depositi coperti; d) eventuali esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e le categorie di depositanti; e) le modalità di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post, e il volume del sistema di garanzia dei depositi; f) i recapiti dell’amministratore del sistema di garanzia dei depositi. 5.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza su succursali significative forniscono all’autorità di vigilanza su base consolidata informazioni sugli eventuali ostacoli al trasferimento di contante e di garanzie reali da o verso tali succursali. 6.   In caso di modifica delle informazioni fornite a norma del presente articolo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni aggiornate senza indebito indugio.
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