Art. 10

Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale ai fini dell’esecuzione delle valutazioni del rischio del gruppo e dell’adozione di decisioni congiunte

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale ai fini dell’esecuzione delle valutazioni del rischio del gruppo e dell’adozione di decisioni congiunte 1.   Al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente di cui all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, senza indebito indugio. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni includono: a) un’analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell’attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell’ente per il futuro; b) i dispositivi di governance interna e controlli sull’intero ente; c) i rischi individuali a carico del capitale dell’ente, relativi ai seguenti elementi: i) rischi individuali intrinseci; ii) gestione dei rischi e controlli; d) la valutazione dell’adeguatezza del capitale e la valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi proposti a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; e) i rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell’ente, relativi ai seguenti elementi: i) rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding); ii) gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento; f) la valutazione dell’adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE; g) le altre misure di vigilanza, comprese le misure di vigilanza ai sensi dell’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE, o le misure di intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito alla revisione e valutazione prudenziale; h) i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell’articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, compresi l’adeguatezza del capitale in condizioni di stress ed eventuali orientamenti proposti sui fondi propri aggiuntivi conformemente all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE; i) i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco che sono rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.
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