Art. 10
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale ai fini dell’esecuzione delle valutazioni del rischio del gruppo e dell’adozione di decisioni congiunte
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale ai fini dell’esecuzione delle valutazioni del rischio del gruppo e dell’adozione di decisioni congiunte
1. Al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente di cui all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, senza indebito indugio.
2. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni includono:
a)
un’analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell’attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell’ente per il futuro;
b)
i dispositivi di governance interna e controlli sull’intero ente;
c)
i rischi individuali a carico del capitale dell’ente, relativi ai seguenti elementi:
i)
rischi individuali intrinseci;
ii)
gestione dei rischi e controlli;
d)
la valutazione dell’adeguatezza del capitale e la valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi proposti a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
e)
i rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell’ente, relativi ai seguenti elementi:
i)
rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding);
ii)
gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento;
f)
la valutazione dell’adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;
g)
le altre misure di vigilanza, comprese le misure di vigilanza ai sensi dell’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE, o le misure di intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito alla revisione e valutazione prudenziale;
h)
i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell’articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, compresi l’adeguatezza del capitale in condizioni di stress ed eventuali orientamenti proposti sui fondi propri aggiuntivi conformemente all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE;
i)
i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco che sono rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.
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