Art. 8
Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di enti
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di enti
1. Incombe all’autorità di vigilanza su base consolidata e a ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza la responsabilità di inviare comunicazioni e richiedere informazioni agli enti e alle succursali che rientrano nel loro mandato di vigilanza.
2. L’autorità di vigilanza su base consolidata o un membro del collegio delle autorità di vigilanza che in via eccezionale intenda comunicare o chiedere informazioni a un ente o a una succursale al di fuori del suo mandato di vigilanza ne informa preventivamente il membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile di tale ente o succursale.
Storico versioni
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