Art. 11

Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sugli enti cui è stata concessa l’autorizzazione all’uso di metodi interni conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 4 o 9, all’articolo 283, all’articolo 312, paragrafo 2, o all’articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013 («membri interessati») si scambiano tutte le informazioni rilevanti in merito ai risultati del riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni di cui all’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata o un membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, se si rende conto che un ente stabilito in uno Stato membro, tra cui l’impresa madre nell’UE, non soddisfa più i requisiti per applicare un metodo interno, oppure individua carenze sostanziali ai sensi dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, scambia immediatamente le informazioni seguenti, a seconda dei casi, allo scopo di raggiungere l’accordo comune di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) una valutazione dell’effetto delle carenze individuate e di eventuali questioni di non conformità ai requisiti per l’uso di metodi interni, nonché del carattere sostanziale di tali carenze e questioni; b) una valutazione del piano presentato dall’ente impresa madre nell’UE o da qualsiasi ente stabilito in uno Stato membro per ripristinare la conformità ai requisiti per l’uso di metodi interni e colmare le carenze individuate, comprese informazioni sul calendario per l’attuazione di tale piano; c) informazioni relative all’intenzione dell’autorità di vigilanza su base consolidata o di un membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione all’uso dei metodi interni o di limitarne l’uso ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate; d) informazioni su tutti i requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni anche in merito alle estensioni dell’autorizzazione all’uso di metodi interni o alle modifiche di detti metodi interni che non sono considerate sostanziali ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (14). 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono discusse e prese in considerazione al momento di elaborare la valutazione del rischio del gruppo e di raggiungere una decisione congiunta a norma dell’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. 5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata condivide con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni siano rilevanti per tali autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo