Art. 35

Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative

In vigore dal 23 apr 2025
Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative 1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni quantitative e qualitative su qualsiasi evento con effetti negativi rilevanti all’interno dell’ente o delle sue succursali significative che potrebbe avere serie ripercussioni sull’ente conformemente all’articolo 117, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. 2.   Nel caso di un tale evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative stabilite in uno Stato membro, le autorità competenti valutano le conseguenze di tale evento sull’ente e sulle sue succursali significative e determinano: a) la natura e la gravità dell’effetto, b) l’effetto o il potenziale effetto dell’evento sui fondi propri disponibili e sul livello di liquidità dell’ente e delle sue succursali significative e se l’ente continua a rispettare il regolamento (UE) n. 575/2013 o la direttiva 2013/36/UE in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche sfavorevoli; c) la capacità dell’ente e delle sue succursali significative di operare in caso di gravi interruzioni dell’operatività; d) il rischio di contagio transfrontaliero e il potenziale impatto sistemico. 3.   Immediatamente dopo essere stata informata dell’evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averlo individuato, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate da tale evento, e l’ABE. Gli osservatori, in particolare l’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine, sono informati se le informazioni sono rilevanti per l’adempimento dei loro compiti. 4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dall’evento con effetti negativi rilevanti monitorano la situazione e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1, se del caso, non appena sono disponibili nuove informazioni rilevanti. 5.   Sulla base dei risultati della valutazione dell’evento con effetti negativi rilevanti di cui al paragrafo 2 e dell’evoluzione prevista di tale evento, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza possono organizzare l’elaborazione di una risposta prudenziale coordinata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative (Art. 35 Regolamento (UE) 2025/791) — Testo vigente | Portale Normativo