Art. 37
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva, e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.
2. Immediatamente dopo essere stata informata della situazione di emergenza da un membro o un osservatore del collegio, o dopo averla individuata, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di detto paragrafo, ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e all’ABE.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e l’autorità competente dello Stato membro d’origine possono scambiarsi informazioni supplementari.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rilevanti per l’adempimento dei compiti degli osservatori, e in particolare dell’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica le predette informazioni a tali osservatori.
5. Per rispondere a una situazione di emergenza di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l’autorità competente dello Stato membro d’origine coinvolge senza indebito indugio l’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine e condivide i contributi ricevuti da tale autorità con i membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:791:oj#art-37