Art. 38

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine coordina e prepara la valutazione della situazione di emergenza («valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza tiene conto di quanto segue: a) la natura e la gravità della situazione di emergenza; b) l’effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sull’ente e sulle sue succursali che ne sono o possono esserne interessate; c) il rischio di contagio transfrontaliero. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l’autorità competente dello Stato membro d’origine considera le potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
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