Art. 33
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza riguardo al piano di risanamento ove pertinente per la succursale significativa in questione, ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine fornisce il piano di risanamento dell’ente ai membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito al risultato della consultazione di cui al paragrafo 1.
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