Art. 32
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale e di informazioni sui segni premonitori, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni sui risultati della revisione e valutazione prudenziale e di informazioni sui segni premonitori, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza:
a)
le informazioni di cui agli , da 7 a 13 e 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014;
b)
il valore del coefficiente di leva finanziaria dell’entità madre di cui all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
i fondi propri richiesti di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi conformemente all’articolo 104 ter di tale direttiva a seguito della revisione e valutazione prudenziale effettuata in conformità dell’articolo 97 di tale direttiva.
2. Al fine di individuare i rischi e le vulnerabilità per l’ente e le sue succursali significative, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni qualitative e quantitative su quanto segue:
a)
il contesto macroeconomico in cui operano l’ente e le sue succursali significative;
b)
gli sviluppi negativi dei mercati che potrebbero compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri in cui sono stabiliti l’ente o le sue succursali significative e che possono avere un impatto negativo sull’ente o sulle sue succursali significative.
3. Qualora l’ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE come indicato all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito a quanto segue:
a)
se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di intervento precoce;
b)
se sono adottate o pianificate misure di intervento precoce conformemente agli della direttiva 2014/59/UE;
c)
le potenziali conseguenze di tali misure di intervento precoce.
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