Art. 3

Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata chiede alle autorità seguenti di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su enti che sono filiazioni di un ente impresa madre nell’UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono coinvolte nella vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a) ma che non sono autorità competenti; c) l’ABE. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata chiede alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 116, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono stabiliti enti o succursali ritenuti importanti per il gruppo ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che tali autorità di vigilanza di paesi terzi siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE; b) per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono autorizzati gli enti o sono stabilite le succursali ritenute importanti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE; c) l’autorità di risoluzione a livello di gruppo; d) l’autorità di vigilanza capofila del collegio istituito al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità AML/CFT (collegio AML/CFT); e) se è stata istituita una seconda impresa madre nell’UE intermedia conformemente all’articolo 21 ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata del secondo collegio delle autorità di vigilanza istituito in relazione a tale seconda impresa madre nell’UE intermedia ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o l’autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2019/2034/UE; f) per un conglomerato finanziario, il coordinatore di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), se diverso dall’autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative; b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono stabiliti enti o succursali diverse dalle autorità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b); c) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o coinvolti nella vigilanza di un soggetto del gruppo o di una succursale, a condizione che l’autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui: i) l’autorità AML/CFT dello Stato membro ospitante; ii) le autorità responsabili della vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari; iii) le autorità responsabili della tutela dei consumatori; iv) le autorità responsabili della vigilanza prudenziale dei soggetti del settore finanziario del gruppo; d) le autorità di risoluzione degli Stati membri ospitanti, a condizione che l’autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza.
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