Art. 34

Programma di revisione

In vigore dal 23 apr 2025
Programma di revisione 1.   Ai fini dell’adozione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano le attività di vigilanza da svolgere. 2.   Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza contiene almeno gli elementi seguenti: a) i settori di lavoro congiunto individuati in seguito alla revisione e valutazione prudenziale svolta a norma dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE o in seguito ad altra attività intrapresa dal collegio delle autorità di vigilanza; b) i principali settori di lavoro del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli e ispezioni in loco delle succursali significative ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; c) i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate; d) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità rispettivamente in caso di affidamento di compiti e delega di responsabilità; e) se del caso, gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora tali osservatori siano coinvolti in un’attività di vigilanza; f) i calendari previsti, in termini sia di date che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate. 3.   Per definire e aggiornare il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza procedono a uno scambio di pareri sull’eventuale affidamento di compiti e delega di responsabilità. In questo quadro l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza valutano la possibilità di concludere un accordo, su base volontaria, sull’affidamento di compiti, compresa qualsiasi eventuale delega di responsabilità, se del caso, a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, purché si preveda che tale affidamento o delega porti a una vigilanza più efficiente ed efficace del gruppo, in particolare sopprimendo le inutili duplicazioni di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni. 4.   La conclusione di un accordo sull’affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine all’ente in questione e dall’autorità competente delegante alla succursale interessata.
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